Autovelox e verbali di violazione: quando la mancata segnalazione delle postazioni non comporta sanzioni

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La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza (n. 9556/2023 del 7/04/2023) che chiarisce un aspetto importante riguardo ai verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada effettuati tramite autovelox. In particolare, la Corte ha stabilito che se la postazione di rilevamento della velocità non è stata preventivamente segnalata e ben visibile, il verbale di accertamento può essere annullato.

L’Art. 142 del Codice della Strada stabilisce infatti che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ad esempio attraverso l’utilizzo di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.

Secondo la Corte di Cassazione, questo requisito di segnalazione preventiva e di visibilità delle postazioni si applica sia alle postazioni fisse che a quelle mobili, e sono da intendersi distinti e autonomi. In altre parole, entrambi i requisiti devono essere soddisfatti per garantire la legittimità della rilevazione della velocità tramite postazione.

Ciò significa che se la postazione non è stata segnalata o non è era ben visibile, il verbale di accertamento può essere annullato e non comporta alcuna sanzione per l’automobilista.

Naturalmente, questo non significa che si possa trasgredire le regole sulla velocità o ignorare le postazioni di rilevamento della velocità, ma è importante conoscere i propri diritti e fare valere le proprie ragioni quando si ritenga di essere stati multati in modo ingiusto o irregolare.